Art. 8
Accettazione dell'accreditamento/riconoscimento
In vigore dal 30 apr 2013
Accettazione dell'accreditamento/riconoscimento
1. In occasione del rilascio del certificato o dell'autorizzazione di sicurezza a norma del regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione (9) o del regolamento (UE) n 1169/2010 della Commissione (10), l'autorità nazionale preposta alla sicurezza accetta l'accreditamento o il riconoscimento da parte di uno Stato membro ai sensi dell', come prova della capacità dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura di agire in qualità di organismo di valutazione.
2. Nel rilasciare il certificato ad un soggetto responsabile della manutenzione in conformità al regolamento (UE) n. 445/2011, l'organismo di certificazione accetta tale accreditamento o riconoscimento da parte di uno Stato membro, come prova della capacità del soggetto responsabile della manutenzione di agire in qualità di organismo di valutazione.
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