Art. 10 · Validità del riconoscimento

Art. 10

Validità del riconoscimento

In vigore dal 30 apr 2013
Validità del riconoscimento 1.   Nei casi menzionati all', paragrafo 1, lettere a) e d), e all', paragrafo 2, il periodo di validità del riconoscimento non è superiore a 5 anni dalla data del rilascio. 2.   Nel caso di cui all', paragrafo 1, lettera b): a) l'attestato di riconoscimento per un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura figura sul certificato di sicurezza pertinente alla sezione 5 «Informazioni aggiuntive» del formato armonizzato per i certificati di sicurezza di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (11) e in una sezione adeguata delle autorizzazioni di sicurezza; b) il periodo di validità del riconoscimento è limitata alla validità del certificato di sicurezza o dell'autorizzazione in base alla quale è rilasciato. In tal caso, la richiesta di riconoscimento è effettuata nella successiva domanda di rinnovo o di aggiornamento del certificato di sicurezza o della relativa autorizzazione. 3.   Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera c): a) l'attestato di riconoscimento di un soggetto responsabile della manutenzione è apposto sul certificato alla sezione 5 «Informazioni aggiuntive» del formato armonizzato dei certificati per i soggetti responsabili della manutenzione di cui all'allegato V o, se del caso, all'allegato VI, del regolamento (UE) n. 445/2011; b) il periodo di validità del riconoscimento è limitato alla validità del certificato rilasciato dall'organismo di certificazione in base al quale è stato rilasciato. In tal caso, la richiesta di riconoscimento è effettuata nella successiva domanda di rinnovo o di aggiornamento di tale certificato.
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