Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 apr 2013
All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2006, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se sono necessarie ulteriori verifiche a motivo di discordanze, divergenze di interpretazione o incoerenze relative alle dichiarazioni di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 e relative modalità d’applicazione, o perché vi siano prove che facciano presumere che nelle spese riportate nella dichiarazione di spesa vi sono irregolarità aventi gravi conseguenze finanziarie, ovvero che vi sono carenze nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo per lo sviluppo rurale, lo Stato membro interessato, su richiesta della Commissione, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato nella richiesta secondo la gravità del problema constatato. Dette informazioni supplementari sono fornite attraverso il sistema protetto di scambio di informazioni di cui all’articolo 15, secondo comma, del presente regolamento. Il termine di pagamento di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 può essere interrotto, per tutto l’importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, a decorrere dalla data di invio della richiesta di informazioni fino alla ricezione delle informazioni richieste, ma al più tardi fino alla presentazione della dichiarazione di spesa del periodo successivo. In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che la normativa applicabile non è stata rispettata o che si è in presenza di un’utilizzazione impropria dei fondi dell’Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005.»
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