Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 apr 2013
Le riduzioni dovute all’aggiustamento dei pagamenti diretti nel 2013, di cui all’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all’articolo 11 del medesimo regolamento per l’anno civile 2013, si applicano alla somma dei pagamenti nell’ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 cui ha diritto ciascun agricoltore dopo l’applicazione dell’articolo 78 del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tali riduzioni devono essere applicate prima delle riduzioni previste all’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
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