Art. 2 · Riesame dei prodotti fitosanitari

Art. 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

In vigore dal 22 apr 2013
Riesame dei prodotti fitosanitari 1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, all’occorrenza, modificano o revocano entro il 31 marzo 2014 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fosfonato di potassio come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna riguardante le disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva, e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2.   In deroga al paragrafo 1, ogni prodotto fitosanitario autorizzato che contenga fosfonati di potassio come unica sostanza attiva o come una di una serie di sostanze attive, tutte iscritte non oltre il 30 settembre 2013 nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è sottoposto dagli Stati membri a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo che rispetti le prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della colonna dell’allegato I del presente regolamento contenente le disposizioni specifiche. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto risponde alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente fosfonati di potassio come unica sostanza attiva modificano o revocano, all’occorrenza, l’autorizzazione non oltre il 31 marzo 2015; oppure b) nel caso di un prodotto contenente fosfonati di potassio come una di una serie di sostanze attive modificano o revocano, all’occorrenza, l’autorizzazione entro il 31 marzo 2015 o entro il termine, qualora esso cada ad una data successiva, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la/e sostanza/e in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:369:oj#art-2