Art. 3 · Linee guida per la classificazione

Art. 3

Linee guida per la classificazione

In vigore dal 18 apr 2013
Linee guida per la classificazione 1.   L’Agenzia, previa consultazione degli Stati membri, della Commissione e delle parti interessate, redige delle linee guida concernenti i particolari delle varie categorie di modifiche dei prodotti. 2.   Esse vengono aggiornate regolarmente, tenendo conto dei pareri espressi ai sensi dell’, paragrafo 2, dei contributi degli Stati membri, nonché del progresso scientifico e tecnico.
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