Art. 16 · Modifiche maggiori

Art. 16

Modifiche maggiori

In vigore dal 18 apr 2013
Modifiche maggiori È possibile applicare una modifica maggiore soltanto dopo che gli Stati membri interessati, oppure la Commissione se si tratta di una modifica di un prodotto con autorizzazione dell’Unione, l’hanno approvata e, se del caso, hanno modificato la decisione relativa al rilascio dell’autorizzazione tramite la decisione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:354:oj#art-16