Art. 10
Gruppo di coordinamento, arbitrato e deroga al principio del riconoscimento reciproco
In vigore dal 18 apr 2013
Gruppo di coordinamento, arbitrato e deroga al principio del riconoscimento reciproco
1. Uno Stato membro interessato può proporre di rifiutare il rilascio di un’autorizzazione o di adeguare le condizioni dell’autorizzazione richiesta, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012.
2. Se, per questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati non raggiungono un accordo sulle conclusioni della relazione di valutazione o, se del caso, sulla revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida di cui all’, paragrafo 6, e all’, paragrafo 6, oppure se uno Stato membro interessato ha espresso il proprio disaccordo a norma dell’, paragrafo 3, lo Stato membro interessato sottopone la questione al gruppo di coordinamento di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Qualora non concordi con lo Stato membro di riferimento, lo Stato membro interessato fornisce una dichiarazione dettagliata degli elementi che motivano la sua posizione a tutti gli altri Stati membri interessati e al richiedente.
3. Gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 si applicano ai casi di disaccordo di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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