Art. 1
Oggetto
In vigore dal 18 apr 2013
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce disposizioni concernenti modifiche dei biocidi richieste conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda le informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di autorizzazione di biocidi o famiglie di biocidi in base alla direttiva 98/8/CE e al regolamento (UE) n. 528/2012 (in appresso «modifiche dei prodotti»).
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