Art. 9 · Trasparenza e partecipazione del pubblico

Art. 9

Trasparenza e partecipazione del pubblico

In vigore dal 17 apr 2013
Trasparenza e partecipazione del pubblico 1.   Entro il 16 maggio 2014 lo Stato membro o l'autorità competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune. Il manuale è aggiornato in funzione delle esigenze e messo a disposizione del pubblico. Il manuale comprende almeno le informazioni specificate al punto 1 dell'allegato VI. Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma può fare riferimento o citare le pertinenti disposizioni giuridiche. 2.   Fatti salvi i requisiti delle convenzioni di Aarhus ed Espoo e il diritto dell'Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'allegato VI, punto 3. 3.   Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), elabora e presenta un concetto di partecipazione del pubblico all'autorità competente, sulla scia del procedimento presentato nel manuale di cui al paragrafo 1 e in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI. L'autorità competente richiede delle modifiche o approva il concetto di partecipazione del pubblico entro tre mesi; nel farlo, l'autorità competente prende in considerazione qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo. Qualora intenda introdurre modifiche significative a un concetto approvato, il promotore del progetto ne informa l'autorità competente che, a sua volta, può richiedere che siano apportate modifiche. 4.   Il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda definitivo e completo all'autorità competente, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a). Quanto sopra disposto lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa le parti interessate indicate all'allegato VI, punto 3, lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti e le vie più adatti e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. I requisiti minimi applicabili a questa consultazione pubblica sono specificati all'allegato VI, punto 5. Il promotore del progetto redige una relazione che sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della presentazione del fascicolo di domanda, comprese le attività avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Il promotore del progetto presenta tale relazione insieme al fascicolo di domanda all'autorità competente. Questi risultati sono debitamente presi in considerazione nella decisione globale. 5.   Per i progetti che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche a norma del paragrafo 4 condotte in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte entro un periodo di due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica. 6.   Per i progetti che potrebbero avere impatti transfrontalieri negativi rilevanti in uno o più Stati membri confinanti, qualora siano applicabili l' della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti sono messe a disposizione dell'autorità competente degli Stati membri confinanti. L'autorità competente degli Stati membri confinanti dichiara, nel procedimento di notifica se del caso, se desidera partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un'altra autorità interessata desideri farlo. 7.   Il promotore del progetto o, qualora disposto dal diritto nazionale, l'autorità competente crea e aggiorna regolarmente un sito Internet con le informazioni importanti sul progetto di interesse comune; il sito conterrà dei link al sito Internet della Commissione e soddisferà le prescrizioni di cui all'allegato VI, punto 6. Si tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale. I promotori di progetto, inoltre, pubblicano le informazioni importanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati cui il pubblico ha libero accesso.
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