Art. 5 · Attuazione e monitoraggio

Art. 5

Attuazione e monitoraggio

In vigore dal 17 apr 2013
Attuazione e monitoraggio 1.   I promotori di progetto elaborano un piano di attuazione per i progetti di interesse comune, che include un calendario per: a) studi di fattibilità e progettazione; b) approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità interessata; c) esecuzione e messa in servizio; d) programma di rilascio delle autorizzazioni di cui all', paragrafo 4, lettera b). 2.   I GST, i gestori del sistema di distribuzione e altri gestori cooperano tra loro al fine di agevolare lo sviluppo di progetti di interesse comune in questo settore. 3.   L'Agenzia e i gruppi interessati eseguono il monitoraggio dei progressi registrati nell'attuazione dei progetti di interesse comune e, se del caso, formulano raccomandazioni per agevolare l'attuazione dei progetti di interesse comune. I gruppi possono richiedere che siano fornite informazioni aggiuntive conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco. 4.   Entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di inclusione di un progetto di interesse comune nell'elenco dell'Unione conformemente all', i promotori del progetto presentano una relazione annuale, per ogni progetto che rientra nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1 e 2, all'autorità competente di cui all', e all'Agenzia o, per i progetti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 3 e 4, al rispettivo gruppo. Tale relazione fornisce informazioni dettagliate: a) sui progressi realizzati nello sviluppo, la costruzione e la messa in servizio del progetto, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e le procedure di consultazione; b) se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate; c) se del caso, su un piano riveduto volto a superare i ritardi. 5.   Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punti 1 e 2, valutando i progressi compiuti, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata deve anche valutare, conformemente all', paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 713/2009, l'attuazione uniforme dei piani di sviluppo della rete a livello di Unione in relazione alle aree e ai corridoi prioritari delle infrastrutture energetiche. 6.   Ogni anno, le autorità competenti di cui all' riferiscono al rispettivo gruppo sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione dei progetti di interesse comune ubicati nel loro territorio per quanto riguarda i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, nonché sui motivi di tali ritardi. 7.   Se la messa in servizio di un progetto di interesse comune viene ritardata rispetto al piano di attuazione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al controllo del promotore di progetto: a) le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la realizzazione dell'investimento, nella misura in cui i provvedimenti di cui all', paragrafo 7, lettera a), b) o c), delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano applicabili ai sensi delle rispettive norme nazionali; b) il promotore di tale progetto seleziona un terzo per finanziare o realizzare l'intero progetto o parte di esso, qualora i provvedimenti delle autorità nazionali di regolamentazione di cui alla lettera a) non siano applicabili. Il promotore di progetto procede in tal senso prima che il ritardo rispetto alla data di messa in servizio nel piano di attuazione sia superiore ai due anni; c) lo Stato membro o, qualora questi abbia così disposto, l'autorità nazionale di regolamentazione può designare entro due mesi dallo scadere del periodo di cui alla lettera b), un terzo per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare, qualora non venga selezionato un terzo ai sensi della lettera b); d) la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può lanciare un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire un promotore di progetto per realizzare il progetto nei tempi concordati, qualora il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i due anni e due mesi; e) quando si applicano le lettere c) o d), il gestore del sistema nella cui area è ubicato l'investimento fornisce ai gestori di attuazione, agli investitori o al terzo tutte le informazioni necessarie per realizzare l'investimento, collega nuovi capitali alla rete di trasmissione e, in genere, fa tutto il possibile per agevolare l'attuazione dell'investimento e il funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente del progetto di interesse comune come pure la sua manutenzione. 8.   Un progetto di interesse comune può essere rimosso dall'elenco dell'Unione secondo la procedura di cui all', paragrafo 4, se la sua inclusione in detto elenco è stata basata su un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell'Unione. 9.   I progetti che non figurano più nell'elenco dell'Unione perdono tutti di diritti e gli obblighi connessi con lo status di progetto di interesse comune derivanti dal presente regolamento. Tuttavia, un progetto che non figura più nell'elenco dell'Unione, ma il cui fascicolo di domanda è stato ammesso all'esame dall'autorità competente, mantiene i diritti e gli obblighi derivanti dal capo III, salvo nel caso in cui il progetto non figuri più nell'elenco per i motivi di cui al paragrafo 8. 10.   Il presente articolo non pregiudica l'eventuale assistenza finanziaria dell'Unione concessa al progetto di interesse comune prima della rimozione dello stesso dall'elenco dell'Unione.
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