Art. 3
Elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune
In vigore dal 17 apr 2013
Elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune
1. Il presente regolamento istituisce dodici gruppi regionali («gruppi») secondo la definizione di cui all'allegato III, parte 1. L'adesione a ciascun gruppo è basata su ogni corridoio e area prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, come stabilito nell'allegato I. I poteri decisionali all'interno dei gruppi sono riservati unicamente agli Stati membri e alla Commissione, che a tali fini sono designati come organo decisionale dei gruppi.
2. Ciascun gruppo adotta il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato III.
3. L'organo decisionale di ogni gruppo adotta un elenco regionale di progetti di interesse comune proposti, redatto secondo la procedura di cui all'allegato III, parte 2, in base al contributo di ciascun progetto all'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica e in base al loro soddisfacimento dei criteri di cui all'.
Quando un gruppo redige il suo elenco regionale:
a)
ogni singola proposta per un progetto di interesse comune richiede l'approvazione degli Stati membri interessati dal progetto; se uno Stato membro non concede la sua approvazione, presenta i suoi motivi fondati al gruppo interessato;
b)
tiene conto della consulenza della Commissione volta a disporre di un numero totale gestibile di progetti di interesse comune.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che istituisce un elenco di progetti di interesse comune dell'Unione («elenco dell'Unione»), conformemente all'articolo 172, secondo comma, TFUE. L'elenco dell'Unione prende la forma di un allegato del presente regolamento.
Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione garantisce che l'elenco dell'Unione sia istituito ogni due anni, sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi di cui all'allegato III, parte 1, punto 2, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Il primo elenco dell'Unione deve essere adottato entro il 30 settembre 2013.
5. Nell'adottare l'elenco dell'Unione sulla base degli elenchi regionali, la Commissione:
a)
garantisce che siano inclusi solo i progetti che soddisfano i criteri di cui all';
b)
garantisce una coerenza transregionale, tenendo conto del parere dell'Agenzia di cui all'allegato III, parte 2, punto 12;
c)
tiene conto di eventuali pareri degli Stati membri di cui all'allegato III, parte 2, punto 9; nonché
d)
garantisce che il numero totale di progetti di interesse comune sull'elenco dell'Unione sia gestibile.
6. I progetti di interesse comune inclusi nell'elenco dell'Unione a norma del paragrafo 4 del presente articolo diventano parte integrante dei piani regionali di investimento ai sensi dell' dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 e dei piani decennali nazionali per lo sviluppo delle reti pertinenti a norma dell' delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e, se opportuno, di altri piani nazionali infrastrutturali interessati. A tali progetti deve essere accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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