Art. 22
Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2009
In vigore dal 17 apr 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2009
Il regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato:
1)
all', paragrafo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all', paragrafo 1, e, se del caso, degli aspetti a livello di Unione della pianificazione di rete di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (*4); esso è sottoposto all'analisi dei costi-benefici utilizzando la metodologia definita all' di detto regolamento;
(*4)
GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.»
"
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
Costi
I costi relativi alle attività della REGST del gas di cui agli articoli da 4 a 12 del presente regolamento, nonché all' del regolamento (UE) n. 347/2013, sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano tali costi solo se ragionevoli e adeguati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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