Art. 17
Relazioni e valutazione
In vigore dal 17 apr 2013
Relazioni e valutazione
Entro il 2017 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione dei progetti di interesse comune e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Questa relazione fornisce una valutazione in merito a:
a)
i progressi realizzati per la pianificazione, lo sviluppo, l'esecuzione e la messa in servizio di progetti di interesse comune selezionati ai sensi dell' e, se opportuno, i ritardi nell'attuazione e altre difficoltà riscontrate;
b)
i fondi impegnati ed erogati dall'Unione per progetti di interesse comune rispetto al valore totale dei progetti di interesse comune finanziati;
c)
per i settori dell'elettricità e del gas, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri, l'evoluzione corrispondente dei prezzi dell'energia e il numero di disfunzioni sistemiche delle reti, le loro cause e il costo economico correlato;
d)
per il rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione del pubblico, in particolare:
i)
la durata totale media e massima dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune, compresa la durata di ogni fase della procedura che precede la domanda, rispetto ai tempi previsti per gli aspetti principali iniziali di cui all', paragrafo 4;
ii)
il livello di opposizione incontrato dai progetti di interesse comune (in particolare il numero delle obiezioni scritte durante il procedimento di consultazione pubblica, il numero delle azioni legali di ricorso);
iii)
una panoramica delle prassi migliori e innovative per quanto concerne il coinvolgimento delle parti interessate e l'attenuazione dell'impatto ambientale durante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni e nel corso dell'attuazione dei progetti;
iv)
l'efficacia dei sistemi di cui all', paragrafo 3, in relazione al rispetto delle scadenze stabilite a norma dell';
e)
per il trattamento normativo, in particolare:
i)
il numero dei progetti di interesse comune oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera ai sensi dell';
ii)
il numero e il tipo di progetti di interesse comune che hanno ricevuto incentivi specifici ai sensi dell';
f)
l'efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di integrazione del mercato entro il 2014 e il 2015 e degli obiettivi energetici e climatici entro il 2020, nonché, più a lungo termine, all'avanzamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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