Art. 13
Incentivi
In vigore dal 17 apr 2013
Incentivi
1. Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d), e all'allegato II, punto 2, rispetto ai rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che siano concessi incentivi adeguati a tale progetto, conformemente all'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 2009/72/CE, all'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, all' del regolamento (CE) n. 714/2009 e all' del regolamento (CE) n. 715/2009.
Il primo comma non si applica se il progetto di interesse comune ha ottenuto:
a)
una deroga agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;
b)
una deroga all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 o una deroga all'articolo 32 e all'articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 714/2009;
c)
una deroga ai sensi dell' della direttiva 2003/55/CE; oppure
d)
una deroga ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1228/2003.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione decidono di concedere gli incentivi di cui al paragrafo 1 tenendo conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell' e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e la giustificazione di questo profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.
3. L'incentivo concesso dalla decisione tiene conto della natura specifica del rischio corso e può riguardare, tra l'altro:
a)
le norme per investimenti a fronte della previsione di necessità future (anticipatory investment);
b)
le norme per il riconoscimento dei costi sostenuti efficientemente prima della messa in servizio del progetto;
c)
le norme per ottenere una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto; o
d)
qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata.
4. Entro il 31 luglio 2013, ogni autorità nazionale di regolamentazione presenta all'Agenzia la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l'elettricità e il gas e i rischi più elevati affrontati, se del caso.
5. Entro il 31 dicembre 2013, tenendo debitamente conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia facilita la condivisione delle buone prassi e formula raccomandazioni a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009 riguardanti:
a)
gli incentivi di cui al paragrafo 1, sulla base di una valutazione comparativa delle migliori prassi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione;
b)
una metodologia comune per valutare i maggiori rischi connessi agli investimenti nei progetti infrastrutturali per l'elettricità e il gas.
6. Entro il 31 marzo 2014 ogni autorità nazionale di regolamentazione pubblica la propria metodologia e i criteri utilizzati per valutare gli investimenti in progetti infrastrutturali per l'elettricità e il gas e i rischi più elevati affrontati.
7. Qualora le misure di cui ai paragrafi 5 e 6 non siano sufficienti a garantire l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune, la Commissione può pubblicare orientamenti relativi agli incentivi stabiliti in questo articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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