Art. 11 · Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

Art. 11

Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

In vigore dal 17 apr 2013
Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico 1.   Entro il 16 novembre 2013 la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) per l'elettricità e la REGST per il gas pubblicano le rispettive metodologie e le presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia, anche per quanto riguarda la modellizzazione della rete e del mercato, per un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'energia a livello di Unione per i progetti d'interesse comune che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere da a) a d), e all'allegato II, punto 2. Tali metodologie sono applicate nella preparazione di ciascun piano decennale successivo di sviluppo della rete elaborato dalla REGST per l'elettricità o per il gas ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell' del regolamento (CE) n. 715/2009. Le metodologie sono elaborate conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V e sono coerenti alle norme e agli indicatori definiti nell'allegato IV. Prima di presentare le rispettive metodologie, la REGST per l'elettricità e la RGST per il gas conducono un approfondito procedimento di consultazione almeno con la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate — e, se opportuno, le parti interessate —, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali. 2.   Entro tre mesi dalla data di ricezione delle metodologie, l'Agenzia fornisce un parere agli Stati membri e alla Commissione in merito alle metodologie e lo pubblica. 3.   Entro tre mesi dalla ricezione del parere dell'Agenzia, la Commissione esprime un parere sulle metodologie e gli Stati membri possono fare altrettanto. I pareri sono presentanti alla RGST per l'elettricità e alla RGST per il gas. 4.   Entro tre mesi dalla data di ricezione dell'ultimo parere ricevuto a norma del paragrafo 3, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas adattano le rispettive metodologie tenendo debitamente in considerazione i pareri che sono loro pervenuti da parte degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia e le presentano alla Commissione per approvazione. 5.   Entro due settimane dall'approvazione da parte della Commissione, la REGST per l'elettricità e la REGST per il gas pubblicano le loro metodologie sui rispettivi siti Internet. Su richiesta trasmettono alla Commissione e all'Agenzia le serie di dati inseriti corrispondenti, come definito nell'allegato V, punto 1, e altri dati rilevanti sulle reti, sui flussi di carico e sul mercato in una forma sufficientemente precisa ai sensi delle legislazioni nazionali e degli accordi di riservatezza pertinenti. I dati sono validi alla data della richiesta. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da parte loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati. 6.   Le metodologie sono aggiornate e migliorate periodicamente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5. Di sua iniziativa o su richiesta debitamente motivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle parti interessate, dopo aver consultato formalmente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate e la Commissione, l'Agenzia può chiedere tali aggiornamenti e miglioramenti con debite motivazione e scadenze. L'Agenzia pubblica le richieste delle autorità nazionali di regolamentazione o delle parti interessate e tutti i pertinenti documenti sensibili a livello commerciale che hanno portato alla richiesta di aggiornamento o miglioramento da parte dell'Agenzia. 7.   Entro il 16 maggio 2015 le autorità nazionali di regolamentazione che cooperano nel quadro dell'Agenzia definiscono e pubblicano un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 1 e 2. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dalla REGTS per l'elettricità e dalla REGST per il gas ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete. 8.   Entro il 31 dicembre 2016 la REGTS per l'elettricità e la REGST per il gas trasmettono congiuntamente alla Commissione e all'Agenzia un modello coerente e interconnesso di mercato e di rete dell'elettricità e del gas, riguardante le infrastrutture di trasmissione e gli impianti di stoccaggio e di GNL dell'elettricità e del gas e riguardante i corridoi e le aree prioritarie dell'infrastruttura energetica, elaborato conformemente ai principi stabiliti nell'allegato V. In seguito all'approvazione di tale modello da parte della Commissione, secondo la procedura ai paragrafi da 2 a 4, il modello è incluso nelle metodologie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:347:oj#art-11