Art. 10 · Durata e attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

Art. 10

Durata e attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni

In vigore dal 17 apr 2013
Durata e attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni 1.   Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni prevede due procedure: a) la procedura che precede la domanda, che copre il periodo compreso tra l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione da parte dell'autorità competente del fascicolo di domanda presentato, avviene entro un periodo indicativo di due anni. La procedura in questione comprende la preparazione di eventuali relazioni ambientali che i promotori del progetto sono tenuti a elaborare. Allo scopo di stabilire l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, i promotori del progetto notificano per iscritto il progetto all'autorità competente degli Stati membri interessati, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto. Entro al massimo tre mesi dalla ricezione della notifica, l'autorità competente, anche a nome delle altre autorità interessate, riconosce o, se ritiene che il progetto non sia abbastanza maturo per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge in forma scritta la notifica. In caso di diniego, l'autorità competente motiva la propria decisione, anche a nome delle altre autorità interessate. La data della firma del riconoscimento della notifica da parte dell'autorità competente segna l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data di accettazione dell'ultima notifica da parte dell'autorità competente interessata è considerata come la data di inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni; b) la procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, che copre il periodo a decorrere dalla data di accettazione del fascicolo di domanda presentato fino all'adozione di una decisione globale, non supera un anno e sei mesi. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore per il termine, se lo ritengono opportuno. 2.   La durata complessiva delle due procedure di cui al paragrafo 1 non supera un periodo di tre anni e sei mesi. Se, tuttavia, considera che una delle due procedure del procedimento di rilascio delle autorizzazioni o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l'autorità competente può decidere caso per caso, prima della scadenza dei termini, di estenderne uno o entrambi per un massimo di nove mesi per entrambe le procedure complessivamente. In tal caso, l'autorità competente informa il gruppo interessato e gli presenta le misure adottate o da adottare per concludere quanto prima il procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Il gruppo può invitare l'autorità competente a riferire regolarmente in merito ai progressi realizzati a questo riguardo. 3.   Negli Stati membri in cui la determinazione di una rotta o ubicazione, effettuata esclusivamente ai fini specifici di un progetto previsto, tra cui anche la pianificazione di specifici corridoi per le infrastrutture della rete, non possa essere inclusa nel procedimento che porta all'emissione della decisione globale, la decisione corrispondente è adottata entro un periodo distinto di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione da parte del promotore dei documenti definitivi e completi relativi alla domanda. In tal caso, il periodo di proroga di cui al paragrafo 2 è ridotto a sei mesi, anche per la procedura di cui al presente paragrafo. 4.   La procedura che precede la domanda comprende i seguenti stadi: a) in sede di riconoscimento della notifica ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente individua, in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, e ove opportuno sulla base di una proposta del promotore di progetto, l'ambito di applicazione del materiale e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere presentate dal promotore del progetto, nell'ambito del fascicolo di domanda, per richiedere la decisione globale. La lista di controllo di cui all'allegato VI, punto 1, lettera e), funge da base per questa individuazione; b) tenuti in considerazione gli esiti delle attività svolte ai sensi della lettera a), l'autorità competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, ai sensi degli orientamenti di cui all'allegato VI, punto 2. Per i progetti transfrontalieri che coinvolgono due o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati elaborano un programma comune in cui si adoperano per adattare i loro calendari; c) alla ricezione del progetto di fascicolo di domanda, l'autorità competente, se necessario, presenta, anche a nome delle altre autorità interessate, ulteriori richieste relative alle informazioni mancanti, che devono essere presentate dal promotore del progetto e possono riguardare unicamente i temi individuati nella lettera a). Entro tre mesi dalla presentazione delle informazioni mancanti, l'autorità competente ammette la domanda all'esame in forma scritta. È possibile presentare richieste di informazioni aggiuntive soltanto se giustificate da nuove circostanze. 5.   Il promotore del progetto verifica la completezza e la qualità adeguata del fascicolo di domanda e richiede il parere dell'autorità competente al riguardo il più presto possibile durante la procedura pre-domanda. Il promotore del progetto collabora pienamente con l'autorità competente per rispettare i termini e il calendario dettagliato, secondo quanto definito al paragrafo 4, lettera b). 6.   I termini fissati nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione e le procedure di appello amministrativo o giudiziale dinanzi a un organo giurisdizionale.
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