Art. 9

Art. 9

In vigore dal 17 apr 2013
1.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non possano essere evitati, li gestiscono, li controllano e, conformemente al paragrafo 4, ne danno immediata notifica, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e dei loro investitori e per assicurare che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che essi gestiscono siano trattati equamente. 2.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra: a) i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, le persone che svolgono effettivamente l’attività di tali gestori, i loro dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da tali gestori, da un lato, e il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito da tali gestori o gli investitori in tale fondo, dall’altro; b) un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale gestito dallo stesso gestore o gli investitori in tale altro fondo, dall’altro; c) il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o OICVM gestito dallo stesso gestore o gli investitori in quest’ultimo, dall’altro. 3.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2. 4.   Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate da un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. Un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale indica chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, che specifichino: a) i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo; b) le misure che i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse.
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