Art. 5
In vigore dal 17 apr 2013
1. Quando acquisiscono attività che non sono investimenti ammissibili, i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale garantiscono che non oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è utilizzato per l’acquisizione di tali attività. La soglia del 30 % è calcolata sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti. La detenzione di disponibilità di cassa e di altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale soglia, poiché il contante e le altre disponibilità liquide non devono essere considerati investimenti.
2. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non applicano, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, metodi che possono aumentarne l’esposizione oltre il livello del capitale sottoscritto, sia attraverso l’assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.
3. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da sottoscrizioni.
Storico versioni
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