Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 apr 2013
1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a)   «organismo di investimento collettivo»: un FIA, quale definito all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; b)   «fondo qualificato per l’imprenditoria sociale»: un organismo di investimento collettivo che: i) intende investire almeno il 70 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide, entro un termine stabilito nel suo regolamento o nei suoi atti costitutivi; ii) non utilizza oltre il 30 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale impiegato non richiamato per l’acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide; iii) è stabilito nel territorio di uno Stato membro; c)   «gestore di fondo qualificato per l’imprenditoria sociale»: una persona giuridica la cui ordinaria attività consiste nella gestione di almeno un fondo per l’imprenditoria sociale; d)   «impresa di portafoglio ammissibile»: un’impresa che: i) al momento dell’investimento da parte del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione quali definiti all’, paragrafo 1, punti 14 e 15 della direttiva 2004/39/CE; ii) ha come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o documento costitutivo dell’azienda, laddove l’impresa: — fornisca servizi o merci a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse, — impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale, oppure — fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini, iii) utilizza prioritariamente i propri utili per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario conformemente all’atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell’azienda. Detto regolamento o atto costitutivo pone in essere procedure e regole predefinite che determinano quelle circostanze eccezionali in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci al fine di garantire che una siffatta distribuzione di utili non pregiudichi l’obiettivo primario; iv) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività; v) è stabilita nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest’ultimo: — non sia inserito dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell’elenco dei paesi e territori non cooperativi, — abbia firmato un accordo con lo Stato membro d’origine del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, in virtù del quale si garantisce che il paese terzo in questione rispetta pienamente le norme di cui all’ del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali; e)   «investimenti ammissibili»: gli strumenti indicati di seguito: i) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano emessi: — da un’impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale direttamente dall’impresa di portafoglio ammissibile, — da un’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile, o — da un’impresa di cui l’impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall’impresa di portafoglio ammissibile; ii) strumenti di debito cartolarizzati e non cartolarizzati, emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile; iii) quote o azioni di uno o diversi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, purché questi altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale non abbiano essi stessi investito in altri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale oltre il 10 % dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti e del capitale sottoscritto non richiamato; iv) prestiti garantiti e non garantiti erogati dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale a un’impresa di portafoglio ammissibile; v) qualsiasi altro tipo di partecipazione in un’impresa di portafoglio ammissibile; f)   «costi pertinenti»: tutti i diritti, gli oneri e le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e gli investitori; g)   «equity»: la partecipazione posseduta in un’impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell’impresa di portafoglio ammissibile emessa per i propri investitori; h)   «quasi-equity»: qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di capitale e debito, il cui rendimento dell’investimento è legato agli utili o alle perdite dell’impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso in caso di default non è pienamente garantito; i)   «commercializzazione»: un’offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell’Unione su iniziativa del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che egli gestisce; j)   «capitale sottoscritto»: qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro il termine stabilito nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, è obbligato ad acquisire una partecipazione nel fondo o a conferire capitali nello stesso; k)   «Stato membro d’origine»: lo Stato membro dove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è stabilito ed è soggetto alla registrazione presso le autorità competenti ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; l)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, dove il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale commercializza i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi del presente regolamento; m)   «autorità competente»: l’autorità nazionale che lo Stato membro d’origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo che ricadono nell’ambito di applicazione del presente regolamento; In relazione al primo comma, lettera c), laddove la forma giuridica di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo non nomini un gestore esterno, lo stesso fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è registrato come gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi dell’. Un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato in qualità di gestore interno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non è registrato quale gestore esterno di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale o di altri organismi di investimento collettivo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, che specifichino le tipologie di servizi o merci e i metodi di produzione di servizi o merci che incorporano un obiettivo sociale secondo quanto indicato al paragrafo 1, lettera d), punto ii), del presente articolo, considerando le varie tipologie di imprese di portafoglio ammissibili e le circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori.
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