Art. 28

Art. 28

In vigore dal 17 apr 2013
1.   Entro il 22 luglio 2017 la Commissione avvia un riesame dell’interazione tra il presente regolamento e altre norme sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, in particolare quelle di cui alla direttiva 2011/61/UE. Tale riesame riguarda l’ambito di applicazione del presente regolamento e raccoglie dati per valutare l’eventuale necessità di ampliarlo in maniera tale da consentire ai gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale le cui attività di gestione superino complessivamente la soglia di cui all’, paragrafo 1, di divenire gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale ai sensi del presente regolamento. 2.   In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l’AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
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