Art. 23
In vigore dal 17 apr 2013
1. Le autorità competenti e l’AESFEM collaborano quando necessario per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti e l’AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.
Storico versioni
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