Art. 21
In vigore dal 17 apr 2013
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle altre misure amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le altre misure amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Entro il 16 maggio 2015 gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all’AESFEM. Essi informano immediatamente la Commissione e l’AESFEM di tutte le successive modifiche.
Storico versioni
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