Art. 19
In vigore dal 17 apr 2013
1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Quando esistono chiari e dimostrabili motivi che conducono l’autorità competente dello Stato membro ospitante a ritenere che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale violi il presente regolamento sul proprio territorio, essa ne informa prontamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine. La competente autorità dello Stato membro d’origine adotta i provvedimenti del caso.
3. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via del mancato intervento da parte di detta autorità entro un termine ragionevole, il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale persiste nell’agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare tutte le misure necessarie a tutelare gli investitori, tra cui quella che consiste nell’impedire al gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di continuare a commercializzare i propri fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nel territorio dello Stato membro ospitante.
Storico versioni
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