Art. 14

Art. 14

In vigore dal 17 apr 2013
1.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale comunicano ai propri investitori, in modo chiaro e comprensibile, i seguenti elementi relativi ai fondi qualificati per l’imprenditoria sociale da essi gestiti, prima della loro decisione di investimento: a) l’identità di tale gestore e degli altri fornitori di servizi ai quali tale gestore ricorre ai fini della loro gestione, nonché una descrizione dei loro compiti; b) l’entità dei fondi propri a disposizione di tale gestore nonché una dichiarazione dettagliata che illustri le ragioni per cui tale gestore ritiene che tali importi non siano sufficienti a mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione del proprio fondo qualificato per l’imprenditoria sociale; c) una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, tra cui: i) i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui intende investire; ii) qualsiasi altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale in cui intende investire; iii) i tipi di imprese di portafoglio ammissibili nei quali intende investire qualsiasi altro fondo qualificato per l’imprenditoria sociale di cui al punto ii); iv) gli investimenti non ammissibili che intende effettuare; v) le tecniche che intende impiegare; e vi) le eventuali restrizioni applicabili agli investimenti; d) l’impatto sociale positivo previsto dalla politica di investimento del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, incluse, se pertinenti, proiezioni ragionevoli in merito a tali risultati e informazioni sui precedenti risultati nel settore; e) le metodologie da utilizzare per misurare gli effetti sociali; f) una descrizione delle attività diverse dalle imprese di portafoglio ammissibili nonché dei processi e dei criteri adottati per selezionare tali attività, a meno che non si tratti di cassa o altre disponibilità liquide; g) una descrizione del profilo di rischio del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate; h) una descrizione della procedura di valutazione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili; i) una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale; j) una descrizione di tutti i costi pertinenti e dei loro importi massimi; k) laddove disponibili, i rendimenti storici del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale; l) i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno fornite o disposte dal gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni in corso delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto; m) una descrizione delle procedure con cui il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe. 2.   Tutte le informazioni indicate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Sono aggiornate e, se del caso, sottoposte regolarmente a riesame. 3.   Qualora il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (11), o del diritto nazionale applicabile al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o nell’ambito del prospetto. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, che specifichino: a) il contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l); b) come presentare in modo uniforme le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera l), per assicurare il massimo livello di comparabilità possibile.
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