Art. 13

Art. 13

In vigore dal 17 apr 2013
1.   I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale rendono disponibile all’autorità competente dello Stato membro d’origine una relazione annuale per ciascun fondo qualificato per l’imprenditoria sociale da essi gestito entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e le attività condotte nell’esercizio precedente. Essa rende pubbliche anche informazioni sul totale degli utili realizzati dal fondo qualificato per l’imprenditoria sociale alla fine del suo ciclo di vita e, se del caso, sugli utili distribuiti nel corso della sua esistenza. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. La relazione annuale è prodotta in conformità dei principi di presentazione del bilancio esistenti e delle condizioni concordate tra il gestore di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e gli investitori. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale presentano la relazione agli investitori su richiesta. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative. 2.   La relazione annuale include almeno i seguenti elementi: a) i dettagli utili sui risultati sociali complessivi realizzati dalla politica di investimento e sul metodo impiegato per misurare tali risultati; b) un prospetto di tutti i disinvestimenti verificatisi in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili; c) una descrizione del fatto che disinvestimenti relativi alle altre attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale non investite in imprese di portafoglio ammissibili siano avvenuti o meno sulla base dei criteri di cui all’, paragrafo 1, lettera f); d) un riepilogo delle attività che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha intrapreso in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili di cui all’, paragrafo 1, lettera l); e) informazioni sulla natura e la finalità degli investimenti diversi dagli investimenti qualificati di cui all’, paragrafo 1. 3.   Una revisione del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale è effettuata almeno una volta l’anno. Tale revisione conferma che il denaro e le attività sono detenuti a nome del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e che il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale ha creato e tenuto registri ed effettuato controlli adeguati in merito all’esercizio di qualsiasi mandato o controllo sul denaro e sulle attività del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e dei suoi investitori. 4.   Qualora il gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell’ della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (10), in relazione al fondo qualificato per l’imprenditoria sociale, le informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.
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