Art. 12

Art. 12

In vigore dal 17 apr 2013
1.   Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo qualificato per l’imprenditoria sociale e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente. 2.   Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che le attività siano valutate correttamente e ne sia calcolato il valore almeno una volta l’anno. 3.   Al fine di garantire una valutazione coerente delle imprese di portafoglio ammissibili, l’AESFEM elabora linee guida che definiscono principi comuni per il trattamento degli investimenti in tali imprese, tenuto conto del loro obiettivo principale, vale a dire esercitare un impatto sociale positivo quantificabile e del fatto che utilizzano i loro utili prioritariamente per produrre tale impatto.
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