Art. 11
In vigore dal 17 apr 2013
1. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e di risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione del fondo che gestiscono.
2. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale devono essere in grado, in qualsiasi momento, di giustificare la sufficienza dei loro fondi propri ai fini della continuità operativa, e di comunicare le ragioni per cui ritengono che tali fondi siano sufficienti ai sensi dell’.
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