Art. 10

Art. 10

In vigore dal 17 apr 2013
1.   Per ogni fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che gestiscono, i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale impiegano procedure per misurare in quale misura le imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l’imprenditoria sociale raggiungono l’impatto sociale positivo prefisso. I gestori garantiscono che tali procedure siano chiare e trasparenti e che siano corredate di indicatori che, in funzione dell’obiettivo sociale e della natura dell’impresa di portafoglio ammissibile, possono coprire uno o più dei seguenti ambiti: a) occupazione e mercati del lavoro; b) standard e diritti relativi alla qualità del lavoro; c) inclusione sociale e protezione di gruppi particolari; d) parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione; e) sanità pubblica e sicurezza; f) accesso alla protezione sociale, alla sanità e ai sistemi educativi ed effetti sugli stessi. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che specificano i dettagli delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle diverse imprese di portafoglio ammissibili.
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