Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 apr 2013
Il presente regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione «EuSEF» in relazione alla commercializzazione di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale nell’Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce inoltre norme uniformi per la commercializzazione dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale a investitori idonei in tutta l’Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, per gli strumenti e le tecniche d’investimento che i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori che commercializzano i fondi qualificati per l’imprenditoria sociale in tutta l’Unione.
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