Art. 9

Art. 9

In vigore dal 17 apr 2013
1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora essi non possano essere evitati, li gestiscono, li controllano e, ai sensi del paragrafo 4, ne danno immediata notifica, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei fondi per il venture capital qualificati e dei loro investitori e per assicurare che i fondi per il venture capital qualificati che essi gestiscono siano trattati equamente. 2.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra: a) i gestori di fondi per il venture capital qualificati, le persone che svolgono effettivamente l'attività di tali gestori, i dipendenti dei gestori di fondi per il venture capital qualificati o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da questi ultimi, da un lato, e i fondi per il venture capital qualificati gestiti dai suddetti gestori o gli investitori in tali fondi, dall'altro; b) il fondo per il venture capital qualificato o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un altro fondo per il venture capital qualificato gestito dallo stesso gestore o gli investitori in tale altro fondo, dall'altro; c) il fondo per il venture capital qualificato o gli investitori in tale fondo, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o un OICVM gestito dallo stesso gestore o gli investitori in quest'ultimo, dall'altro. 3.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2. 4.   Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate da un gestore di un fondo per il venture capital qualificato per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. Un gestore di un fondo per il venture capital qualificato indica agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', che specifichino: a) i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2 del presente articolo; b) le misure che i gestori di fondi per il venture capital qualificati sono tenuti a prendere, per quanto riguarda strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse.
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