Art. 5

Art. 5

In vigore dal 17 apr 2013
1.   Quando acquisiscono attività che non sono investimenti ammissibili, i gestori di fondi per il venture capital qualificati garantiscono che non oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo è utilizzato per l'acquisizione di tali attività. La soglia del 30 % è calcolata sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti. La detenzione di disponibilità di cassa e altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale soglia poiché il contante e le altre disponibilità liquide non devono essere considerati investimenti. 2.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati non applicano, a livello del fondo per il venture capital qualificato, metodi che possono aumentare l'esposizione di tale fondo al di là del livello del capitale sottoscritto, sia attraverso l'assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi. 3.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del fondo per il venture capital qualificato, se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da impegni non richiamati.
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