Art. 26

Art. 26

In vigore dal 17 apr 2013
1.   La Commissione riesamina il presente regolamento conformemente al paragrafo 2. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare: a) sulla misura in cui la denominazione «EuVECA» è stata utilizzata dai gestori di fondi per il venture capital qualificati in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera; b) sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati dai fondi per il venture capital qualificati; c) sull'adeguatezza dei requisiti in materia di informazioni a norma dell' e in particolare in merito al fatto che siano o meno sufficienti per consentire agli investitori di adottare decisioni di investimento informate; d) sull'utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte dei gestori di fondi per il venture capital qualificati e in particolare sull'eventuale necessità di adeguare gli investimenti ammissibili nel presente regolamento; e) sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati agli investitori al dettaglio; f) sull'efficacia, la proporzionalità e l'applicazione delle sanzioni e di altre misure amministrative previste dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento; g) sull'impatto del presente regolamento sul mercato del venture capital; h) sulla possibilità di consentire ai fondi per il venture capital stabiliti in un paese terzo di utilizzare la denominazione «EuVECA», tenendo conto dell'esperienza maturata nell'applicazione della raccomandazione della Commissione concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale; i) sull'opportunità di completare il presente regolamento con un regime depositario; j) su una valutazione degli ostacoli che possono avere impedito gli investimenti in fondi che utilizzano la denominazione «EuVECA», compreso l'impatto sugli investitori istituzionali di altre normative dell'Unione di natura prudenziale. 2.   Il riesame di cui al paragrafo 1 è condotto: a) entro il 22 luglio 2017 per quanto attiene le lettere da a) a g), i) e j); e b) entro il 22 luglio 2015 per quanto attiene alla lettera h). 3.   In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, ove opportuno, di una proposta legislativa.
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