Art. 24

Art. 24

In vigore dal 17 apr 2013
In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri su una valutazione, un'azione o un'omissione da parte di un'autorità competente nei settori in cui il presente regolamento prevede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono riferire il caso all'AESFEM, che può agire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell' del regolamento (UE) n. 1095/2010, se il disaccordo non riguarda l', lettera b), punto iii), o l’, lettera d), punto iv), del presente regolamento.
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