Art. 23
In vigore dal 17 apr 2013
1. Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, in modo che non si possano individuare i singoli gestori di fondi per il venture capital qualificati e i singoli fondi per il venture capital qualificati, salvo i casi di fattispecie penalmente rilevanti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni ai sensi del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di fondi per il venture capital qualificati e ai fondi per il venture capital qualificati.
3. Qualora le autorità competenti o l'AESFEM ricevano informazioni riservate ai sensi del paragrafo 2, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.
Storico versioni
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