Art. 22

Art. 22

In vigore dal 17 apr 2013
1.   Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.   Le autorità competenti e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio.
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