Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 apr 2013
1.   Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo di cui all', lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni: a) le loro attività gestite non superano complessivamente la soglia di cui all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE; b) sono stabiliti nell'Unione; c) sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; e d) gestiscono portafogli di fondi per il venture capital qualificati. 2.   Nel caso in cui le attività complessivamente gestite dai gestori di fondi per il venture capital qualificati registrati a norma dell' superino successivamente la soglia di cui all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, essendo i relativi gestori pertanto soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' di tale direttiva, essi possono continuare a utilizzare la denominazione «EuVECA» per la commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione, a condizione che, in relazione al fondo per il venture capital qualificato da essi gestito, assicurino in ogni momento: a) il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 2011/61/UE; e b) il perdurante rispetto degli , paragrafo 1, lettere c) e i), del presente regolamento. 3.   Laddove i gestori di fondi per il venture capital qualificati siano gestori esterni registrati ai sensi dell', essi possono gestire anche organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) su riserva di autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE.
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