Art. 18
In vigore dal 17 apr 2013
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Ove esistano chiari e dimostrabili motivi che conducano l'autorità competente dello Stato membro ospitante a ritenere che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato viola il presente regolamento nel proprio territorio, essa ne informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine. La competente autorità dello Stato membro d'origine adotta idonei provvedimenti.
3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via del mancato intervento da parte di predetta autorità entro un termine ragionevole, il gestore di un fondo per il venture capital qualificato persiste nell'agire in un modo che viola chiaramente il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare tutte le misure necessarie per tutelare gli investitori, tra cui quella che consiste nel vietare al gestore di un fondo per il venture capital qualificato di commercializzare ulteriormente i suoi fondi per il venture capital qualificati nel territorio dello Stato membro ospitante.
Storico versioni
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