Art. 12

Art. 12

In vigore dal 17 apr 2013
1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati rendono disponibile all'autorità competente dello Stato membro d'origine una relazione annuale per ciascun fondo per il venture capital qualificato da essi gestito entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del fondo per il venture capital qualificato e le attività condotte nell'esercizio precedente. Essa rende pubbliche anche informazioni sugli utili realizzati dal fondo per il venture capital qualificato alla fine del suo ciclo di vita e, se del caso, sugli utili distribuiti nel corso della sua esistenza. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del fondo per il venture capital qualificato. La relazione annuale è prodotta conformemente ai principi di presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra i gestori di fondi per il venture capital qualificati e gli investitori. I gestori di fondi per il venture capital qualificati presentano la relazione agli investitori su richiesta. I gestori di fondi per il venture capital qualificati e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative. 2   Una revisione contabile del fondo per il venture capital è effettuata almeno una volta all'anno. Essa conferma che il denaro e le attività sono detenuti a nome del fondo per il venture capital qualificato e che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha introdotto e tenuto registri ed effettuato verifiche adeguati in relazione all'uso di ogni mandato o al controllo sul denaro e le attività del fondo per il venture capital qualificato e dei relativi investitori. 3.   Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell' della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (12) in relazione al fondo per il venture capital qualificato, le informazioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.
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