Art. 1
In vigore dal 12 apr 2013
Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:
1)
all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, la percentuale «1 %» è sostituita dalla percentuale «3 %»;
2)
all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;
3)
all’articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;
4)
all’articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, l’anno «2013» è sostituito dall’anno «2014»;
5)
all’articolo 31 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, anche se tali misure sono attuate da gruppi di azione locale a norma dell’articolo 63, lettera a), del medesimo regolamento.»;
6)
all’articolo 32 è aggiunto il seguente secondo comma:
«Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1698/2005, anche se tali misure sono attuate da gruppi di azione locale a norma dell’articolo 63, lettera a), del medesimo regolamento.»;
7)
all’articolo 32 bis, l’anno «2013» è sostituito dall’anno «2014»;
8)
è inserito il seguente articolo 41 bis:
«Articolo 41 bis
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per il periodo di programmazione successivo al periodo 2007-2013, le attività preparatorie nell’ambito dell’assistenza per i programmi comprendono i seguenti elementi:
a)
le spese relative alla valutazione ex ante dei programmi;
b)
i costi di preparazione per lo sviluppo delle strategie di sviluppo locale;
c)
le spese relative ad altre attività preparatorie, purché:
i)
direttamente collegate alle attività degli attuali programmi di sviluppo rurale; e
ii)
necessarie per garantire la continuità nell’attuazione della politica di sviluppo rurale e un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo.
2. L’applicazione del paragrafo 1 è subordinata all’inserimento di una pertinente disposizione nei programmi di sviluppo rurale.»;
9)
al capo III, sezione 2, è inserito il seguente articolo 41 ter:
«Articolo 41 ter
1. Se l’importo assegnato al programma e/o alla misura è esaurito a una data anteriore al termine ultimo di ammissibilità di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri non assumono nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari.
2. Gli Stati membri non assumono nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 a partire dal giorno in cui iniziano ad assumere impegni giuridici nei confronti dei beneficiari nell’ambito del quadro giuridico che disciplina il periodo di programmazione 2014-2020.
Gli Stati membri possono applicare il primo comma a livello di programma o a livello di misura.
3. Per Leader, gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 a livello del gruppo di azione locale di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
4. Il paragrafo 2 non si applica alle azioni di preparazione e all’assistenza tecnica nell’ambito di Leader.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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