Art. 1
In vigore dal 10 apr 2013
In deroga all’articolo 17, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 967/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre 2013, i quantitativi di zucchero di barbabietola e di canna da riportare dalla campagna di commercializzazione 2012/2013 alla campagna successiva.
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