Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 apr 2013
In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la campagna di commercializzazione 2012/2013, le imprese che, a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento, hanno deciso di riportare alla campagna di commercializzazione successiva quantitativi di zucchero eccedente ne informano lo Stato membro interessato entro un termine da quest’ultimo fissato nell’arco del periodo compreso tra il 1o febbraio e il 15 agosto 2013.
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