Art. 11
Modifiche del regolamento (CE) n. 1981/2006
In vigore dal 3 apr 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 1981/2006
Il regolamento (CE) n. 1981/2006 è così modificato:
1)
All’, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
"procedimento di validazione completo"
i)
la valutazione, mediante una prova interlaboratorio alla quale partecipano i laboratori nazionali di riferimento, dei criteri di efficienza del metodo fissati dal richiedente in conformità del documento intitolato "Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing (definizione di requisiti minimi di efficienza dei metodi analitici di verifica degli OGM)" di cui:
—
al punto 3.1.C.4. dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013, della Commissione (*2), nel caso di piante geneticamente modificate destinate a essere utilizzate come alimenti o mangimi, di alimenti o mangimi contenenti o costituiti da piante geneticamente modificate e di alimenti prodotti a partire da o contenenti ingredienti prodotti a partire da piante geneticamente modificate o di mangimi prodotti a partire da piante geneticamente modificate;
—
al punto 1, lettera B, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 641/2004 in tutti gli altri casi;
e
ii)
la valutazione della precisione e dell’esattezza del metodo indicato dal richiedente.
(*2)
GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1.»
"
2)
All’, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:
«2. Il LCR chiede al richiedente il versamento di un contributo supplementare di 60 000 EUR ove sia necessario un procedimento di validazione completo di un metodo di rilevazione e di identificazione di un singolo evento OGM secondo le prescrizioni di cui:
a)
all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 se la domanda riguarda:
i)
piante geneticamente modificate destinate a essere utilizzate come alimenti o mangimi;
ii)
alimenti o mangimi contenenti o costituiti da piante geneticamente modificate;
iii)
alimenti prodotti a partire da o contenenti ingredienti prodotti a partire da piante geneticamente modificate o mangimi prodotti a partire da tali piante; oppure
b)
al punto 1, lettera B, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 641/2004, in tutti gli altri casi.
Tale importo è moltiplicato per il numero di eventi OGM da sottoporre a procedimento di validazione completa.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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