Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 3 apr 2013
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica alle domande presentate a norma degli del regolamento (CE) n. 1820/2003 per l’autorizzazione di: a) piante geneticamente modificate destinate all’alimentazione umana o animale; b) alimenti o mangimi che contengono o sono costituiti da piante geneticamente modificate; c) alimenti prodotti a partire da o contenenti ingredienti prodotti a partire da piante geneticamente modificate o mangimi prodotti a partire da tali piante.
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