Art. 1
In vigore dal 3 apr 2013
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00 , originario della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, attualmente classificato al codice NC ex 2804 69 00 (codice TARIC 2804 69 00 20).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite da Taiwan, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o no originario di tale paese, registrate a norma dell’ del regolamento (UE) n. 596/2012, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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