Art. 1
In vigore dal 27 mar 2013
Il regolamento (CE) n. 616/2007 è modificato nel seguente modo:
1)
l’articolo 4 è modificato come segue:
a)
il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ciascuna domanda di titolo d’importazione o di diritto d’importazione deve soddisfare le prescrizioni relative a un quantitativo minimo in tonnellate nonché a una percentuale massima del quantitativo disponibile per il periodo o il sottoperiodo contingentale in questione. Le prescrizioni relative a ciascun contingente sono stabilite nell’allegato I.»;
b)
il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A.
Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B.
Nella casella 24 del titolo relativo ai gruppi 3 e 6A, nonché al contingente del gruppo 6B recante il numero d’ordine 09.4262, è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte C.
Nella casella 24 del titolo relativo al gruppo 8 nonché al contingente del gruppo 6B recante il numero d’ordine 09.4261, è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte D.
Nella casella 24 del titolo relativo ai contingenti del gruppo 6B recanti i numeri d’ordine 09.4263, 09.4264 e 09.4265, è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte E.»;
2)
all’articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Una cauzione pari a 50 EUR/100 kg è depositata all’atto della presentazione di una domanda di titolo per i gruppi 2, 3, 6A, 6B e 8. La cauzione è fissata a 10 EUR/100 kg per i gruppi 1, 4A, 4B e 7 e a 35 EUR/100 kg per le domande di diritti di importazione relative ai gruppi 5A e 5B.»;
3)
il testo dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. In deroga all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (*1), i titoli d’importazione e i diritti d’importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno dello stesso periodo contingentale.
Tuttavia, per i gruppi 5A e 5B, i titoli sono validi 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.
2. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti da titoli relativi a gruppi diversi dai gruppi 5A e 5B non sono trasferibili.
3. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli relativi ai gruppi 5A e 5B è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
(*1)
GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»;"
4)
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;
5)
l’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II, parte E.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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