Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 mar 2013
L'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2004 è sospesa fino al 20 febbraio 2014 nella misura in cui riguarda persone e entità elencate nell'allegato del presente regolamento. La sospensione è riesaminata ogni tre mesi.
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