Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 mar 2013
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati negli allegati I, I bis e I ter, anche non originari dell’Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l’uso in tale paese; b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a). 2.   L’allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunutario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (*1). L’allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici. L’allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici. 3.   È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, I bis e I ter, a prescindere dal fatto che essi siano originari o no di tale paese. (*1)   GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;" 2) l’articolo 3, paragrafo 1, è così modificato: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord o per l’uso in Corea del Nord; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell’assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l’uso in Corea del Nord;» b) alle lettere c) e d), i termini «allegati I e I bis» sono sostituiti dai termini «allegati I, I bis ed I ter»; 3) al primo comma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, i termini «allegati I e I bis» sono sostituiti dai termini «allegati I, I bis ed I ter»; 4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis 1.   È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi; b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari della Corea del Nord, dal governo della Corea del Nord, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Corea del Nord e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano; c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b) al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano. 2.   L’allegato VII comprende l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1. Articolo 4 ter È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio.» «Articolo 5 bis 1.   Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 è vietato: a) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova filiale nella Corea del Nord; o b) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2. 2.   È vietato: a) autorizzare l’apertura nell’Unione di un ufficio di rappresentanza o di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2; b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, relativi all’apertura nell’Unione di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o di una filiale; c) concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un’autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la filiale non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013; d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2.»; 5) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell’allegato V o a questi appartenenti. L’allegato V comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell’allegato IV che il Consiglio ha identificato, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nel confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (*2) come persone, entità o organismi che: a) sono responsabili dei programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, nonché le persone od organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano; b) forniscono servizi finanziari o provvedono, eventualmente con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari ubicati nel territorio dell’Unione, al trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell’Unione di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici nonché le persone o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e le entità che essi possiedono o controllano; o c) sono coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici. L’allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi. (*2)   GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32.»;" 6) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 9 bis È vietato: a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti: i) la Corea del Nord o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; ii) la Banca centrale della Corea del Nord; iii) un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2; iv) una persona fisica o una persona giuridica, un’entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii); v) una persona giuridica, un’entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii); b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a); c) assistere una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni. Articolo 9 ter 1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone, entità od organismi designati elencati negli allegati IV e V; b) qualsiasi altra persona, entità od organismo della Corea del Nord, compreso il governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b). 2.   Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull’esecuzione di un contratto o di un’operazione quando l’esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure. 3.   In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto. 4.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.»; 7) le voci che figurano all’allegato I del presente regolamento sono inserite nell’allegato I bis esistente del regolamento (CE) n. 329/2007 dopo la voce I.A1.020; 8) l’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato I ter del regolamento (CE) n. 329/2007; 9) l’allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato VII del regolamento (CE) n. 329/2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:296:oj#art-1