Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 mar 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «prodotti» si intendono i prodotti agricoli e/o le merci non comprese nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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