Art. 11 · Data di accertamento

Art. 11

Data di accertamento

In vigore dal 22 mar 2013
Data di accertamento Ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, la data da considerare per l’accertamento del diritto dell’Unione è la data in cui il prelievo sulle eccedenze è versato dai richiedenti in conformità dell’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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